PAGAMENTO BOLLO AUTO

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Riscossione della tassa automobilistica

Da noi puoi pagare il bollo senza nessuna spesa aggiuntiva e la consegna è immediata.

ESENZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

per disabili, veicoli storici, concessionaria

RIMBORSI

In caso di doppio pagamento, pagamento in eccesso, o pagamento non dovuto

 

CONTROLLI BOLLI ARRETRATI

verifica circa il pagamento del bollo auto

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AVVISI BONARI

controlliamo la tua situazione e potrai pagarlo da noi oppure provvederemo all’annullo

COME FARE

A partire dal 01/01/1999 le tasse devono essere corrisposte sulla base della potenza effettiva (Kilowatt) e non più sulla base dei cavalli fiscali.

Per effettuare il pagamento potrà recarsi presso una qualsiasi delegazione ACI (con il libretto di circolazione o con una fotocopia dello stesso) e Le verrà rilasciata la relativa ricevuta senza dover compilare nessun bollettino. 

Le tasse di proprietà devono essere pagate il mese successivo alla scadenza. Ad esempio se una tassa ha scadenza dicembre deve essere pagata entro tutto il mese di gennaio.

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Autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli

Per questo tipo di veicoli la tassa di proprietà deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in Kilowatt (KW) ed alla normativa Euro. I Kw sono riportati alla voce P2 della carta di circolazione all’interno del riquadro dei dati tecnici. Qualora, trattandosi di carta di circolazione di vecchio tipo, la Tassa dovrà essere versata in relazione alla potenza massima espressa in Cavalli Vapore (Cv) indicata sulla pagina dei dati tecnici alla voce “Potenza massima Cavalli”.

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Autocarri

La tassa di proprietà deve essere versata in base alla portata se il peso complessivo è inferiore a 120 quintali altrimenti se superiore deve essere pagata in base al peso complessivo ed al numero degli assi con riduzione per quei veicoli con sospensioni pneumatiche.

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Ciclomotori

In questo caso non si parla più di tassa di proprietà poichè i ciclomotori pagano esclusivamente la tassa di circolazione, cioè versano il bollo esclusivamente se nell’anno solare vengono messi in circolazione. L’importo è dovuto con tassa fissa e con scadenza annuale, cioè il pagamento effettuato in qualsiasi mese dell’anno dovrà avere scadenza Dicembre dell’anno di pagamento.

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Veicoli usati

Se avete appena acquistato un’auto usata bisogna controllare se quest’ultima risulta già bollata. Se lo fosse il bollo deve essere pagato il mese successivo alla sua scadenza (ad esempio il bollo che scade a Dicembre deve essere pagato esclusivamente nel mese di Gennaio).

Se l’autovettura è stata acquistata presso un concessionario od un rivenditore autorizzato bisogna farsi precisare da quest’ultimo se è stata messa in “esenzione bollo” allorché farsi dare la data dal rientro dall’esenzione (cioè la data dell’autentica dell’atto a Vostro favore).

In questo caso si segue le norme come per un’auto nuova di fabbrica.

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Primo pagamento per veicoli nuovi

La prima tassa di proprietà per i veicoli nuovi può essere pagata tranquillamente presso uno sportello ACI nel mese dell’immatricolazione a meno che questa non sia negli ultimi dieci giorni del mese. In questo caso può essere pagato anche nel mese successivo.

La decorrenza è comunque quella del mese d’immatricolazione anche se solo per un giorno (ad esempio un veicolo immatricolato il 31/08 inizia a pagare dal mese di Agosto).

La scadenza, per le autovetture, viene calcolata pagando per il periodo più lungo possibile, non superando i dodici mesi, fino al raggiungimento dei mesi fissi di scadenza (Dicembre, Aprile e Agosto per le auto superiori a 35 Kw e Luglio e Gennaio per quelle inferiori).

Ad esempio un’auto immatricolata il 01/08, superiore a 35 Kw, deve pagare fino ad aprile poichè se pagasse fino ad agosto avrebbe superato l’annualità (da Agosto ad Agosto compreso sono 13 mesi) e se pagasse fino a Dicembre non avrebbe pagato per il periodo più lungo possibile.

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9 + 11 =

SCADENZA DELLA REVISIONE

ACI Pontedera è a completa disposizione per il controllo della scadenza della revisione per il tuo veicolo. Non rischiare di infrangere il Codice della Strada. Per maggiori informazioni recati presso il nostro ufficio con il libretto od una fotocopia.

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AUTOVETTURE AD USO PRIVATO: dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione o dopo 2 anni dalla data dell’ultima revisione.

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AUTOCARAVAN FINO A 35 QUINTALI: dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione o dopo 2 anni dalla data dell’ultima revisione.

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QUADRICICLI A MOTORE, MOTOCARRI E MOTOCICLI, CICLOMOTORI: dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione o dopo 2 anni dalla data dell’ultima revisione.

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AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE FINO A 35 QUINTALI: dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione o dopo 2 anni dalla data dell’ultima revisione.

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AUTOCARRI E AUTOVEICOLI TRASPORTO SPECIFICO FINO A 35 QUINTALI: dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione o dopo 2 anni dalla data dell’ultima revisione.

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AUTOVEICOLI E RIMORCHI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 35 QUINTALI, AUTOBUS, AUTOAMBULANZE, AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI DA PIAZZA O NOLEGGIO CON CONDUCENTE: tutti gli anni

La revisione deve essere effettuata entro il mese del rilascio della carta di circolazione se trattasi di prima revisione, altrimenti (in caso di revisione successiva) entro il mese dell’ultima revisione.

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